Tra uguaglianza e differenza: a che punto siamo? Società, diritto e giurisdizione – di Paola Di Nicola

Tra uguaglianza e differenza: a che punto siamo? Società, diritto e giurisdizione – di Paola Di Nicola

Non possiamo attendere che la giustizia di genere accada domani. Donne e uomini devono crearla oggi. (Marcela Lagarde)

Tra uguaglianza e differenza: a che punto siamo?

Società, diritto e giurisdizione *

di Paola Di Nicola, giudice del Tribunale di Roma

 

Dietro all’alternativa o al binomio uguaglianza e differenza di genere si cela un mondo, o meglio, una difficile scelta di campo culturale e valoriale, rispetto alla quale nessuno di noi puo’ tirarsi indietro, non solo come cittadini e cittadine ma come magistrati e magistrate.

Uomini e donne sono uguali o sono diversi ?

Nella realtà delle cose, quella fatta di rapporti sociali, di diritti, di livelli salariali, di impegni di cura e familiari, di occupazione ed esercizio del potere, di rappresentanza, di capacità di generare, di corpi, di linguaggio, di rapporto con la sessualità, uomini e donne sono diversi.

Nelle parole, nelle leggi, nei principi, nelle enunciazioni, nei proclami sono uguali, ugualissimi. Anche su questa ipocrisia passa la nostra formazione. Da qui nascono i nostri processi e le nostre sentenze, da qui nasce il femminicidio, fenomeno culturale e criminale che taglia trasversalmente il pianeta.

La prima domanda che dobbiamo porci è quale sia il patrimonio culturale e conoscitivo con il quale la magistratura affronta interpretativamente il proprio ruolo.

Quando si motiva una sentenza, dalla storia delle persone che vi sono coinvolte, si passa a raccontare la storia di un Paese come filtrata dal punto di vista dei protagonisti del processo e dei giudici, oltre che dai loro rispettivi pre-giudizi.

Infatti, con la sentenza si penetra all’interno di un percorso umano, plasmandolo e fornendo risposte in cui interviene, coraggiosamente e cautamente al tempo stesso, la formazione umana, culturale, etica, sociale, religiosa e politica dei giudici, persone ciascuna diversa e unica. Pensiamo a temi come l’eutanasia, l’immigrazione, la procreazione assistita, la qualificazione del buon costume in cui l’interprete porta con sé non solo il proprio bagaglio tecnico-giuridico, ma anche la propria storia e la propria cultura.

Qui non c’è un oggetto da conquistare interpretativamente o una norma da applicare al caso concreto, ma spesso c’è una scelta drammatica e rischiosa, una scelta la cui credibilità e sostenibilità istituzionale passa per il ragionamento ed il rigore argomentativo che la sostengono nella motivazione della sentenza.
Ordini simbolici millenari contenuti in leggi generali e astratte, pluralità applicative, linguaggio stratificato, pregiudizi e stereotipi propri e altrui, patrimonio culturale ed esperienziale, sono questi gli ingredienti con cui operano i giudici, mescolando realtà e ordinamento giuridico, caso concreto e regola onnicomprensiva.

Nulla di precostituito, nessuna operazione di trasposizione sillogistica. Solo un continuo lavoro di messa in discussione, di consapevolezza, di ragionevolezza ed equilibrio.

Nella motivazione della sentenza si ripercorrono, uno ad uno, tutti i fatti che sono stati il prodotto di un lavoro collettivo costituito dall’“assunzione della prova”, nel corso della quale ogni tassello della realtà viene narrato e documentato secondo una prospettiva parziale: ognuno propone la propria verità, con un linguaggio frutto di un modo di essere, di un’appartenenza, di un’identità.

Per questo la sentenza è scritta alla fine del processo, cioè del luogo simbolico e reale in cui il conflitto assume una forma plasmata dalla ragione.

Il giudice deve dare ordine al disordine, fa riemergere il passato, lo legge nell’attualità attraverso gli occhi di chi lo ha vissuto, lo rende intellegibile grazie alla propria interpretazione-traduzione che ha bisogno dell’elaborazione.

L’appartenenza ad una tradizione, ad una cultura, ad una storia gioca un ruolo decisivo in quest’attività che è, allo stesso tempo, di scavo e di depurazione. Motivare una decisione non è un ripetitivo rituale, è un sofferto e complesso percorso finalizzato a riallacciare, connettere e riannodare, in un ordine leggibile, i significati.

La formazione di chi argomenta, l’essere giudice, appartiene ad una persona, con una funzione ed un ruolo istituzionale, ma anche con un’identità specifica propria.

Secondo un grande maestro del pensiero contemporaneo, come Gadamer, l’interprete deve essere «negativo verso se stesso», deve cioè sospendere la validità dei propri individuali pre-giudizi, dopo esserne divenuto consapevole, per poterne saggiare l’adeguatezza ed essere pronto a riformulare l’interpretazione non appena emerga che essa non corrisponde a ciò che va interpretato.

Fuggire da sé, dalla propria esperienza, dalla propria appartenenza culturale, dal proprio genere, non rende imparziali, può solo fornire un alibi per ritenersi falsamente tali e per non porsi domande.

Nessuno può dirsi sicuro di essere libero dai propri pregiudizi. Un testo di legge non è un oggetto dato, da trasporre in modo automatico, ma è solo una fase del complesso processo di comprensione. Per essere applicato ha bisogno prima dell’interpretazione.

Ma per compiere questo difficile processo, in cui si esce da sé per riconoscere la propria diversità, ogni giudice deve sviluppare una fine attività di ascolto in cui misurare i pre-giudizi che, in quanto tali, preesistono e vivono in ciò che si intende interpretare: studiandoli, allontanandosene, modificandoli, persino accogliendoli, purché consapevolmente, ma rendendone conto nella propria decisione che costituisce un atto di vita, creativo e regolatore, sempre aperto a nuovi ed ulteriori sviluppi.

È un’esperienza difficile, perché di «urto» con se stessi, con il testo di legge, con il linguaggio, con la realtà e la sua complessità.

Il pre-giudizio è il sostrato su cui opera l’interpretazione, ha un carattere “costitutivo” e, come dice la parola stessa, precede il giudizio.

In questa accezione non ha un connotato solo negativo, perché costituisce un dato di realtà del quale il giudice deve avere piena consapevolezza per destrutturarlo e non cadere nell’arbitrio e nell’errore. Si pensi al linguaggio, al pensiero dominante, all’assetto sociale dato, in cui e di cui anche i giudici sono attori inconsapevoli. Lo sforzo è renderli consapevoli.

Linguaggio, pensiero dominante, assetto sociale sono plasmati e infiltrati da due dati di realtà che fanno parte della condizione umana:

a) la centralità e l’universalità del maschile, falsamente neutro, che si connota per l’esclusione del genere femminile;
b) la matrice strutturale della violenza di genere, connessa al punto che precede, ormai penetrata in tutti gli ambiti dell’agire e dell’essere.

Lo straordinario potere di cui è dotata la giurisdizione è quello di disvelare tutto questo attraverso quello che Althusser – in altri contesti –  definisce “l’atto di nominare”, che per noi consiste nel raccontare e spiegare cosa nasce e cosa cresce dietro le storie dei protagonisti dei processi, dietro i rapporti di forza interni alla società e dietro le rotture ordinamentali che tenta di ripristinare.   Poiché esiste solo ciò che si nomina, i giudici attraverso questa operazione, giuridica e culturale, sono in grado di creare un sapere nuovo fornendo una lettura della realtà, costruendo una nuova identità dei soggetti processuali, determinando nuovi rapporti di forza.

È per sottolineare la natura strutturale e sistemica del femminicidio che si è inteso dare un nome all’uccisione delle donne in quanto tali, cioè alla reazione violenta degli uomini alla trasgressione del ruolo imposto tradizionalmente al genere femminile.

Marcela Lagarde, antropologa messicana, sostiene che “La cultura in mille modi rafforza la concezione per cui la violenza maschile sulle donne è un qualcosa di naturale, attraverso una proiezione permanente di immagini, dossier, spiegazioni che legittimano la violenza, siamo davanti a una violenza illegale ma legittima, questo è uno dei punti chiave del femminicidio”. Per questo siamo di fronte ad un crimine con un fondamento strutturale. Esso va aldilà degli omicidi delle donne da parte degli uomini e riguarda tutte le forme di discriminazione e violenza di genere capaci di annullare le vittime nella loro identità e nella loro libertà non soltanto fisicamente, ma in tutte le dimensioni, individuali e sociali, in cui si esprime la loro esistenza.

Questo dimostra che, nonostante il linguaggio usato dal codice penale, i reati non sono neutri; basta esaminare con attenzione a quale genere appartengono l’autore di essi e la vittima.

Ci sono delitti che vengono commessi essenzialmente o esclusivamente da uomini perché sono questi ultimi che hanno posizioni di potere nella politica e nell’economia (si pensi ai reati di bancarotta, di corruzione e concussione, di falso in bilancio), nella famiglia e nella società (violenze sessuali, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e pedofilia).

Come ci sono reati in cui le vittime sono essenzialmente donne: violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, molestie.

Infatti le donne sono solo il 4% della popolazione carceraria a fronte del 96% di uomini.

È essenziale chiedersi il perché di questa così eclatante differenza di genere nella commissione dei reati, altrimenti non si vede il contesto in cui nasce il crimine per esaminarlo e contrastarlo.

L’analisi non può che portare a sostenere che l’assetto di potere che si è creato nei millenni è rimasto sostanzialmente inalterato, innanzitutto in relazione alla sopraffazione di genere che taglia trasversalmente tutte le culture, tutte le classi sociali,  tutti i contesti economici, tutti i paesi del mondo.

È proprio questo che i giudici, con le loro sentenze, devono disvelare così raccontando, analizzando e giudicando non solo la singola persona ma, indirettamente, anche la storia del loro popolo.

Per fare questa operazione è necessario avere adeguati e raffinati strumenti culturali, a cominciare dal dare un nome ai fenomeni esaminati, utilizzando il termine femminicidio, dopo averne compreso appieno la portata.

Individuare i responsabili dei delitti contro le donne non è soltanto la ricerca dei loro autori materiali, ma anche di quelli morali.

Il contesto familiare che copre e che sopporta; il contesto sociale che rimuove e che non vede; le forze di polizia che troppo spesso sottovalutano, come dimostra la ricerca condotta dalla professoressa Baldry della II Università di Napoli secondo la quale il 70% delle vittime dei femminicidi aveva denunciato precedenti violenze subite; le sentenze dei giudici che assolvono accontentandosi della rapida e silente ritrattazione della persona offesa o dell’assenza di testimoni per reati che notoriamente si consumano all’interno delle mura domestiche, talvolta arrivando persino a definire i lividi delle vittime come atti di autolesionismo; il giornalismo che definisce il femminicidio come un reato passionale commesso per troppo amore in un raptus incontrollabile.

Il responsabile morale di questi reati è, insomma, il non volere vedere il loro diffuso sostrato, fondato sul pregiudizio e sulla sopraffazione di genere che pervadono tutto e tutti:  la pretesa di ciascuno di disporre delle donne e della loro vita, la convinzione delle stesse donne che ciò possa avvenire.

Aveva ragione Eleonora Roosevelt a dire: “nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso”.

Per individuare i responsabili morali, nei termini indicati, non bastano le indagini delle procure e le sentenze dei tribunali, ma è richiesto un lavoro capillare per la costruzione di una nuova identità, previo sradicamento del pregiudizio di genere, capace di scuotere l’immobilismo che ci rende testimoni di una strage quotidiana con la sinergia di tutte le forze sane di questo paese, a partire da quelle della formazione, per creare un diverso modello culturale a dimensione di uomini e donne.

Per scoprire davvero gli autori dei femminicidi, con ciò intendendo tutti i reati contro le donne, si deve avere la capacità di leggere gli accadimenti con una visione di genere, altrimenti il fenomeno criminale resterà impunito e diventerà tanto diffuso quanto inattaccabile.

Anche in questo ambito, come per i reati di corruzione o di mafia, esistono i reati-spia, cioè quelli che costituiscono un univoco indicatore dell’esistenza di una violenza più sottile, più pericolosa, più insidiosa.

Sono le lesioni, i maltrattamenti nelle famiglie e nei contesti lavorativi, le molestie, l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento come ricatto economico e come assenza di riconoscimento della figura genitoriale dell’altro, le ingiurie sessiste.

La lettura dei reati indicati non può essere episodica e parziale, ma deve essere inquadrata in un contesto ampio che guardi con intelligenza e profondità a quello che si cela dietro a tutto.

Solo coloro che hanno strumenti culturali e legislativi adeguati possono andare oltre e non minimizzare.

Si deve pretendere lo sforzo dimostrato dal nostro Paese nel contrastare il fenomeno mafioso che, come il femminicidio inteso in senso ampio, è un fenomeno sociale, culturale e criminale che uccide la vita e la dignità di intere comunità umane, di intere generazioni, rendendole succubi e incapaci di reagire. Anche la mafia nel nostro paese non poteva essere nominata e grazie a questo non esisteva. Era un tabù parlarne. La magistratura aveva armi spuntate.

Solo le morti di Pio La Torre e di Carlo Alberto dalla Chiesa hanno consentito di approvare la legge n. 646 del 1982 con cui, tra l’altro, è stato introdotto il delitto di associazione di tipo mafioso (articolo 416 bis del codice penale) che ha tipizzato la mafia, descrivendone le caratteristiche criminali. La mafia è stata “nominata”. Da quel 1982 i magistrati hanno dovuto comprendere come operava, perché agiva e l’hanno esaminata in ogni aspetto svelando i fenomeni e le ragioni che consentivano la sua diffusione.

Grazie a questi strumenti normativi è cresciuta anche la cultura della società, degli enti locali, delle università, delle associazioni, del giornalismo, della politica. E la magistratura, a sua volta, ha sviluppato e raffinato la propria capacità interpretativa evolvendola progressivamente con la trasformazione stessa del fenomeno mafioso. Si pensi alla sentenza della Corte di cassazione sulla cosiddetta indagine di “Mafia capitale” in cui si è abbandonato il modello di una mafia con la coppola che uccide, per riconoscere anche giuridicamente l’esistenza di una mafia con i colletti bianchi che compra e corrompe.

Se vogliamo combattere efficacemente la mafia, non dobbiamo trasformarla in un mostro, né pensare che sia una piovra o un cancro. Dobbiamo riconoscere che ci assomiglia” diceva Giovanni Falcone.

Ci assomiglia la mafia, ci assomiglia il femminicidio. Ma per la prima lo abbiamo coraggiosamente compreso, per il secondo no.

È questo il salto di qualità che si pretende anche rispetto alla violenza contro le donne che, come la mafia, è un fenomeno sociale, culturale e criminale ma che ammazza, nel disinteresse assoluto, più della mafia.

Non è un caso che il femminicidio non abbia un nome perché privo di un reato che lo qualifichi.  È paradossale che il d.l. n. 93 del 2013, convertito con l. n. 119 del 2013, sia comunemente definito come legge contro il femminicidio sebbene non contenga alcuna norma che introduca detto reato!

Non esistono dati istituzionali, in Italia e in Europa, sul numero delle vittime del femminicidio, questi sono il frutto esclusivamente del lavoro volontario delle associazioni di donne, come la Casa internazionale delle donne, e dei centri antiviolenza.

Né il Ministero degli Interni, né il Ministero della Giustizia hanno ritenuto necessario fino ad oggi, nonostante la strage quotidiana che si registra, di monitorare il fenomeno, per comprenderlo, per quantificarlo, per affrontarlo. Basti pensare che perfino il Registro notizie di reato  in cui vengono iscritte tutte le notizie di reato con indagati, recentemente aggiornato con il nuovo programma SICP, prevede come campo meramente facoltativo da riempire il sesso dell’autore e quello della persona offesa, lasciando alla libera valutazione degli impiegati addetti decidere se farlo o meno, così disperdendo dati che sarebbero essenziali per descrivere e comprendere i fenomeni criminali sotto il profilo del genere.

Perché non si è fatto? Andava solo pensato come obbligatorio l’inserimento di M (maschio)/F (femmina).

Lo abbiamo già scritto: manca una cultura di genere a tutti i livelli e ciò che non si nomina non esiste.

E il femminicidio continuiamo a temere di nominarlo perché pervade come una piovra il nostro esistere, contaminandolo con stereotipi e pregiudizi senza che nessuno se ne accorga.

In conclusione si ritiene indispensabile creare un pensiero collettivo per elaborare una soluzione alta e definitiva che restituisca alle donne e agli uomini una nuova e diversa identità, libera da asfissianti stereotipi e pregiudizi al ribasso in cui la violenza di genere ci ha rinchiusi tutti.

La tolleranza, il senso di impunità, le omissioni delle istituzioni, della società e degli intellettuali a fronte di questa strage silenziosa ma quotidiana non può vederci complici, giudici compresi, e ci impone di creare nuove forme interpretative della realtà, a partire da una giustizia capace di una lettura di genere, senza la quale il femminicidio non potrà mai essere scardinato se non con ipocrite formule di stile, prive di senso ed efficacia. Come diceva Marcela Lagarde: “non possiamo attendere che la giustizia di genere accada domani. Donne e uomini devono crearla oggi”.

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* Relazione tenuta in Corte di Cassazione l’11 giugno 2015, nell’ambito del programma della SSM – Struttura territoriale di formazione decentrata presso la Corte di cassazione e pubblicata su giudicedonna.it, trimestrale dell’Associazione Donne Magistrato Italiane (ADMI)

Leggi l’articolo originale, pubblicato su giudicedonna.it

Leggi anche il nostro dossier La magistratura sotto la lente di genere

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2 comments

  • Per tutte le violenze consumate su di Lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato,
    per tutto questo:
    in piedi, Signori, davanti ad una Donna. (William Shakespeare)

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  • Donne e Uomini sono differenti per costituzione fisica, per mentalità, per creatività, per cultura ed approccio alla vita, ma va data loro pari dignità, pari possibilità lavorative, pari leadership in una democrazia paritaria, per cui le sentenze ed i giudizi dovrebbero tenere conto della parità considerando gli approcci e e le visioni differenti.

    Reply

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